Art. 1674 – Morte dell’appaltatore

Il contratto di appalto non si scioglie(1) per la morte dell’appaltatore(2), salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio 81 l.fall.(3).

Note

(1)

In tal caso lo scioglimento non ha effetto retroattivo e decorre da quando il committente rende la sua dichiarazione agli eredi (1324, 1334, 1335 c.c.).

(2)

La ratio sottesa alla norma induce a ritenere che essa si possa applicare anche alle ipotesi di interdizione (414 c.c.), inabilitazione (415 c.c.) ed incapacità naturale (428 c.c.).

(3)

Gli eredi devono essere oggettivamente affidabili.

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