Art. 1675 – Diritti e obblighi degli eredi dell’appaltatore

Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell’appaltatore 1674, il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite(1), in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l’esecuzione del rimanente(2), ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.

Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione(3), salve le norme che proteggono le opere dell’ingegno 2578.

Note

(1)

Di tali opere egli diviene proprietario.

(2)

L’erede non deve nulla per il mancato guadagno atteso che, a differenza del recesso (1671 c.c.), in tal caso il mancato guadagno non dipende dalla sua volontà.

(3)

I materiali da consegnare sono quelli non ancora impiegati nella realizzazione dell’opera, ma già acquistati dall’appaltatore a tale scopo; i piani di esecuzione comprendono non solo il progetto, ma qualsiasi grafico, planimetria o computo metrico.

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