Art. 1676 – Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente

Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore(1), hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda(2).

Note

(1)

E’ discusso se l’espressione debba essere intesa in senso lato ovvero restrittivo, cioè come riferita ai soli lavoratori subordinati. In ogni caso, tali soggetti agiscono surrogandosi alla posizione del proprio creditore (2900 c.c.).

(2)

Il committente, da quando riceve la richiesta dei dipendenti, deve adempiere nei loro confronti e non più nelle mani dell’appaltatore.

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