Art. 1677 bis – Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose

Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili(1)(2).

Note

(1)

Tale disposizione è stata introdotta dall’art. 1, comma 819, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

(2)

Tale disposizione è stata modificata dall’art. 37-bis, comma 1, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

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