Art. 1678 – Nozione

(1)Col contratto 1321 di trasporto il vettore(2) si obbliga, verso corrispettivo 2761(3), a trasferire persone 1681 o cose(4) da un luogo a un altro 1683, 2951.

Note

(1)

Il contratto di trasporto è un contratto consensuale ad effetti obbligatori (1376 c.c.). Esso si differenzia dalla spedizione (1737 c.c.) poichè lo spedizioniere si obbliga solo a concludere per conto di terzi il contratto di trasporto, laddove il vettore è colui che si obbliga ad effettuare tale trasporto.

(2)

Il vettore può essere dotato di una struttura di tipo imprenditoriale (v. 2082 c.c.) o meno; egli, inoltre, può eseguire il trasporto personalmente ovvero affidare ad altri l’incarico, nel qual caso si possono configurare un subcontratto di trasporto ovvero una cessione del contratto (1406 c.c.).

(3)

Il corrispettivo può anche mancare, in tal caso il trasporto è gratuito (1681 c.c.).

(4)

Il vettore assume una obbligazione di risultato in quanto si impegna ad effettuare il trasporto. La differenza fondamentale tra il trasporto di persone e di cose sta nel fatto che le seconde sono inerti e vengono affidate al vettore mentre per le prime ciò non vale (1681, 1693 c.c.).

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