Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto(1), il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno 2050, 2951(2).
Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.
Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito 414, 415 c. nav.(3).
Note
(1)
Tale responsabilità sorge in violazione dell’obbligo di trasportare il passeggero ovvero in caso di ritardo nell’adempimento (1218 c.c.).
(2)
Sul vettore incombe una responsabilità aggravata che si avvicina ad una ipotesi di responsabilità oggettiva (v. 1218 c.c.). Secondo alcuni si tratta di illecito contrattuale (1218 c.c.) mentre secondo altra tesi di illecito aquiliano (2043 c.c.). Dal diverso inquadramento deriva anche una differente ripartizione dell’onere della prova.
(3)
Si ritiene, invece, che tali norme non si applichino al trasporto di cortesia. Le due figure sono distinte: nel trasporto gratuito vi è sempre un interesse del vettore, seppure non economico, e si crea un vincolo giuridico; nel trasporto di cortesia, invece, manca anche tale interesse. Così, è trasporto gratuito quello che il titolare di un centro commerciale organizza per trasferire le persone dalla stazione dei treni al centro commerciale: i trasportati non pagano nulla ma il titolare ha interesse a far arrivare i potenziali clienti al proprio negozio. Invece, il “passaggio” che si offre a chi fa l’autostop configura trasporto di cortesia.