Nei trasporti cumulativi(1) ciascun vettore risponde nell’ambito del proprio percorso(2).
Tuttavia il danno per il ritardo o per l’interruzione del viaggio si determina in ragione dell’intero percorso.
Note
(1)
Si ha trasporto cumulativo quando più vettori successivi assumono, con un unica stipula, l’obbligazione indivisa di effettuare il trasporto (v. 1700 c.c.). Esso si distingue dal subcontratto in cui il primo contraente assume l’obbligo di eseguire l’intera prestazione.
(2)
La norma configura una eccezione alla solidarietà che vige, di regola, nelle obbligazioni indivisibili (1317 c.c.).