Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto(1).
Se per l’esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti(2), il mittente deve rimetterli al vettore all’atto in cui consegna le cose da trasportare(3).
Sono a carico del mittente i danni che derivano dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.
Note
(1)
Di solito nel contratto di trasporto una parte, mittente, affida al vettore un bene affinchè lo consegni ad un destinatario: in tal caso si configura un contratto a favore di terzo (1411 c.c.).
(2)
Ad esempio la lettera di vettura di cui all’art. art. 1684 del c.c..
(3)
In ogni caso il contratto rimane consensuale (1678, 1376 c.c.).