Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell’articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.
Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni(1).
Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola «all’ordine» 1691, 1996.
Note
(1)
La lettera di vettura e la ricevuta di carico sono documenti la cui funzione principale è provare l’esistenza del contratto. Se vengono rilasciati con la clausola “all’ordine” costituiscono anche titoli di credito e si applica loro la relativa disciplina (1992 ss. c.c.); in particolare, si tratta di titoli di credito che non incorporano un diritto di credito in senso patrimoniale ma il diritto alla consegna delle merci indicate e, pertanto, si definiscono titoli rappresentativi (1996 c.c.).