Se l’inizio o la continuazione del trasporto sono impediti(1) o soverchiamente ritardati(2) per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni(3) al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.
Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare le cose a norma dell’articolo 1514 77 disp. att., o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell’articolo 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita 83 disp. att..
Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto 1672, salvo che l’interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito 1690.
Note
(1)
In analogia alla previsione dell’art. 1256 del c.c. si può ritenere che l’impossibilità in questione si abbia quando l’impedimento non può essere superato o rimosso con lo sforzo diligente (1176 c.c.) cui il debitore è tenuto.
(2)
Cioè esageratamente ritardati: questo significa che l’inizio o la prosecuzione del trasporto divengono privi di interesse per il mittente.
(3)
La previsione è speciale rispetto alla disciplina generale (1453 c.c.) in quanto, oltre alla risoluzione, prevede anche la possibilità di chiedere istruzioni al mittente. In conseguenza di tale richiesta il mittente può anche esercitare il proprio diritto di contrordine (1685 c.c.).