Art. 1687 – Riconsegna delle merci

Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi(1).

Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell’arrivo delle cose trasportate 1691.

Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.

Note

(1)

Gli usi qui considerati sono quelli del luogo dove deve essere effettuata la riconsegna.

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