I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore(1) spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore 1691 comma 3(2).
Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto(3) 2761 comma 1 e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate 1692. Nel caso in cui l’ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito 251 disp. att..
Note
(1)
Tra di essi il più importante è il diritto alla consegna della merce.
(2)
La norma presuppone che il vettore debba consegnare il bene ad un destinatario diverso dal mittente, ciò che configura un contratto a favore di terzo (1411 c.c.).
(3)
Tra di essi vi sono il prezzo dovuto per il servizio di trasporto e quello dovuto quale prezzo dei beni. Se è il destinatario a dover pagare tali crediti si parla di “porto assegnato”, se vengono soddisfatti dal mittente di “porto affrancato”.