Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell’importo degli assegni dovuti al medesimo(1) e non può rivolgersi a quest’ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l’azione verso il destinatario 2951.
Note
(1)
Il danno così determinato può essere maggiore se il mittente ne da prova. A sua volta, il vettore può dimostrare che il mittente non ha, in realtà, subito alcun danno.