(1)Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria 1696 delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova(2) che la perdita(3) o l’avaria è derivata da caso fortuito(4), dalla natura o dai vizi delle cose(5) stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario 1218(6).
Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d’imballaggio.
Note
(1)
La norma configura e presume una responsabilità definita ex recepto, in quanto essa sorge con la consegna (receptio) del bene. La dottrina ritiene che alla responsabilità contrattuale (1218 c.c.) si affianchi quella extracontrattuale (2043 c.c.).
(2)
La norma prevede una responsabilità particolarmente grave e dispone che la prova liberatoria non operi in modo negativo: il vettore, cioè, non deve dimostrare di aver usato la diligenza impostagli (1176, comma 2 c.c.) ma quale sia la causa della perdita o dell’avaria tra quelle indicate.
(3)
Ad esempio, per consegna ad un soggetto diverso dal destinatario.
(4)
Il fortuito è un evento assolutamente imprevedibile ed inevitabile da parte del vettore. È tale, ad esempio, un fulmine che incendia la cosa trasportata.
(5)
Ad esempio un bene facilmente deperibile che sia già parzialmente avariato.
(6)
Ad esempio, questi omettono di indicare che la merce è surgelata e deve essere assoggettata a particolare cautela nella custodia.