Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale(1), a meno che il mittente o il destinatario(2) provi che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura accertata.
Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.
Note
(1)
Si presume (2727 c.c.), cioè, un calo naturale che non viene sopportato dal vettore.
(2)
In ogni caso il vettore può dimostrare, a sua volta, che nemmeno il calo oltre il naturale dipende da sua colpa.