Art. 1697 – Accertamento della perdita e dell’avaria

Il destinatario ha diritto di fare accertare(1) a sue spese, prima della riconsegna, l’identità e lo stato delle cose trasportate.

Se la perdita o l’avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.

Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l’avaria si accertano nei modi stabiliti dall’articolo 696 del Codice di procedura civile.

Note

(1)

Il vettore ha il dovere di collaborare in tal senso e, se non vi provvede, può rispondere dell’eventuale ulteriore danno. Inoltre, la sua opposizione impedisce la mora del creditore (1219 c.c.).

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