Art. 1699 – Trasporto con rispedizione della merce

Se il vettore si obbliga(1) di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume(2) che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere.

Note

(1)

Si tratta del trasporto c.d. con rispedizione o in servizio di corrispondenza. In tale ipotesi si hanno due diverse fattispecie: quella di trasporto (1678 ss. c.c.) sino alla tratta indicata e quella di spedizione (1739 ss. c.c.) per la tratta successiva.

(2)

La presunzione (2727 c.c.) è relativa.

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