Art. 1700 – Trasporto cumulativo

Nei trasporti che sono assunti cumulativamente(1) da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione(2).

Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.

Note

(1)

Tale ipotesi deve essere distinta da quella in cui il vettore originario affidi l’incarico ad un terzo poiché in tal caso si ha un subcontratto di trasporto (1682 c.c.).

(2)

Le parti possono derogare al regime della solidarietà con apposita pattuizione.

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