Art. 1701 – Diritto di accertamento dei vettori successivi

I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare(1) nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura 1693.

Note

(1)

Se un vettore non chiede al precedente di fare la dichiarazione, quello successivo, se ha interesse a far accertare lo stato delle cose, può agire con il procedimento di istruzione preventiva (1697 c.c.; 696 c.p.c.).

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