Art. 1702 – Riscossione dei crediti da parte dell’ultimo vettore

L’ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti(1) che nascono dal contratto di trasporto e per l’esercizio del privilegio sulle cose trasportate(2).

Se egli omette tale riscossione o l’esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l’azione contro il destinatario.

Note

(1)

Tra i crediti in questione il più importante è quello per il servizio del trasporto e per il prezzo delle merci (1689 c.c.).

(2)

Ai sensi dell’art. 2761 del c.c. i crediti che sorgono dal contratto di trasporto determinano a favore del vettore il privilegio sulle merci trasportate fino a quando queste sono in suo possesso.

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