Art. 1705 – Mandato senza rappresentanza

Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato(1).

I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato(2), salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono 1721(3).

Note

(1)

Poiché manca una investitura formale del mandatario da parte del mandante, e manca, quindi, la spendita del nome di quest’ultimo, agli occhi dei terzi è solo il primo ad essere parte della stipula.

(2)

Si tratta di una particolare ipotesi di azione surrogatoria (v. 2900 c.c.), particolare perché prescinde dall’inerzia del mandatario.

(3)

Ad esempio, il mandante non può surrogarsi se al mandatario è stato concesso un margine di discrezionalità molto ampio.

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