Art. 1707 – Creditori del mandatario

I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio(1), purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa 2704 anteriore al pignoramento, ovvero trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo 2915 comma 2; 183 disp. att..

Note

(1)

La norma si applica, quindi, al mandato senza rappresentanza (1705 c.c.).

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