Il mandato si presume oneroso(1) 1725. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice(2).
Note
(1)
Trattasi di presunzione relativa e, pertanto, superabile. In particolare, le parti possono accordarsi espressamente per la gratuità del mandato ovvero ciò si può desumere, implicitamente, dal loro comportamento o dalle circostanze che hanno accompagnato la stipula.
(2)
L’intervento del giudice è, pertanto, residuale.