Art. 1710 – Diligenza del mandatario

Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato1703 con la diligenza del buon padre di famiglia(1); ma se il mandato è gratuito 1709, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore(2).

Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.

Note

(1)

Il dovere di diligenza non copre solo l’esecuzione del mandato ma anche gli atti preordinati e strumentali ad essa.

(2)

La regola concerne l'”an” della responsabilità ma non il “quantum”: ciò significa che le ipotesi di colpa meno gravi non rilevano ma, una volta accertata la responsabilità del mandatario (1218 c.c.), questi deve risarcire l’intero danno (1223 c.c.).

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