Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato(1). L’atto che esorbita dal mandato(2) resta a carico del mandatario 1717, se il mandante non lo ratifica 1712 comma 2(3).
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.
Note
(1)
Se il mandatario eccede i limiti dell’incarico o persegue scopi diversi da quelli che gli sono stati affidati si parla di eccesso di mandato.
(2)
Si deve distinguere a seconda che il mandato sia con rappresentanza (1704 c.c.) o meno (1705 c.c.). Se vi è la rappresentanza è necessario, ulteriormente, verificare se vengono anche superati i limiti alla procura: se è così, vi è rappresentanza senza potere (1388, 1389 c.c.); se non si eccede la procura, nei rapporti tra mandante e mandatario c’è solo inadempimento al mandato (1218 c.c.) mentre verso i terzi risponde il mandante, salvo poter agire in regresso verso il mandatario.
In caso di mandato senza rappresentanza, se il mandatario agisce oltre l’incarico conferito ciò rileva solo nei suoi rapporti con il mandante, non nei confronti dei terzi, i quali hanno solo rapporti con il primo.
(3)
La ratifica è atto unilaterale soggetto alla forma del contratto da ratificare, se si tratta di contratto formale (1399 c.c.).