In mancanza di patto contrario(1), il mandatario che agisce in proprio nome 1705 non risponde verso il mandante dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l’insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all’atto della conclusione del contratto(2).
Note
(1)
Si tratta del patto c.d. “star del credere” (1736 c.c.) con il quale il mandatario assume la veste di fideiussore (1936 c.c.) del terzo nei confronti del mandante. Con tale patto il mandante aumenta la propria garanzia di conseguire il risultato sperato ed il mandatario è spinto ad essere più diligente nella scelta del terzo.
(2)
In tal caso si tratta di una particolare ipotesi di violazione del dovere di diligenza (1710 c.c.).