Art. 1716 – Pluralità di mandatari

Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte(1).

Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l’affare 2203 comma 3. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall’omissione o dal ritardo(2).

Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso il mandante(3).

Note

(1)

Si tratta del mandato c.d. congiuntivo, che va tenuto distinto dal mandato collettivo (1726 c.c.), che si configura quando l’incarico è conferito da più mandanti, per un interesse loro comune, ad un unico mandatario. Nel caso di mandato congiuntivo se manca l’accettazione di uno dei mandatari, la conclusione dell’affare non vincola il mandante, salvo ratifica (v. 1711 c.c.).

(2)

Si tratta del mandato c.d. disgiuntivo. Il dovere di comunicazione che incombe sul mandante può essere qualificato come applicazione del principio di buona fede (1175 c.c.) e, pertanto, si può ritenere che dalla sua lesione sorga un danno per violazione dell’interesse negativo, cioè quello dei mandatari a non essere coinvolti in una stipula che poi si rivela inutile, per il mandante ma anche per essi (v. 1337 c.c.).

(3)

Tale ultimo comma prescinde dal conferimento dell’incarico a più mandatari, anzi, presuppone proprio che manchi un incarico congiuntivo.

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