La revoca del mandato oneroso 1709, conferito per un tempo determinato(1) o per un determinato affare(2), obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa.
Se il mandato è a tempo indeterminato(3), la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso(4), salvo che ricorra una giusta causa(5).
Note
(1)
Si tratta del termine di adempimento del contratto (v. 1184 c.c.).
(2)
Ovvero anche conferito per più specifici affari, aventi tutti il medesimo termine di adempimento ovvero considerati ciascuno in relazione al proprio singolo termine.
(3)
Non importa se per uno o più affari, purché a tempo indeterminato.
(4)
La congruità del preavviso deve essere valutata avendo riguardo all’incarico conferito con il mandato.
(5)
Ad esempio, se emerge che il mandatario non sta agendo con la diligenza ordinaria (1710, 1176 c.c.) ovvero che supera i limiti imposti (1711 c.c.).