Art. 1726 – Revoca del mandato collettivo

Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto(1) e per un affare d’interesse comune, la revocanon ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa(2).

Note

(1)

L’unicità dell’atto deve essere intesa in senso sostanziale e non formale.

(2)

In caso di giusta causa basta la revoca di un solo mandante per estinguere il mandato, anche se si tratta di mandato plurimo, cioè conferito con più atti da più mandanti.

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