La misura della provvigione(1) spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l’affare(2). In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità 1709(3).
Note
(1)
Non rientrano nel concetto di provvigione, in base al combinato disposto con l’art. 1720 del c.c., le spese che il commissionario sostiene.
(2)
Si tratta delle tariffe professionali (v. 1709, 1740 c.c.).
(3)
La commissione è, quindi, un contratto naturalmente oneroso. Il compenso, la provvigione, consiste in una percentuale sul volume di affari realizzato.