Art. 1734 – Revoca della commissione

Il committente può revocare l’ordine di concludere l’affare fino a che il commissionario non l’abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell’opera prestata(1).

Note

(1)

Tale parte di provvigione si atteggia quale indennizzo a favore del commissionario in quanto dipende dall’esercizio di un atto lecito.

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