Lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante(1)(2).
Lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante(3).
I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario(4).
Note
(1)
Dalla formulazione della norma si deduce che l’obbligo di concludere il contratto di trasporto che incombe sullo spedizioniere non deve essere inteso in senso “sterile”, cioè come semplice scelta di un vettore, ma deve essere analitico, in quanto questi deve ricercare un vettore che adoperi la via, il mezzo e la modalità di spostamento delle cose più idonee.
(2)
In particolare, lo spedizioniere è soggetto ai limiti che l’art. 1711 c.c. pone a carico del mandatario. Egli, inoltre, deve adoperare la prescritta diligenza anche nell’adempiere alle obbligazioni accessorie alla spedizione (1737 c.c.), quale ad esempio quella di custodire della merce da spedire (1768 c.c.).
(3)
Tale disposizione è stata modificata dall’art. 30-bis, comma 1, lettera c), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.
(4)
Ad esempio, le tariffe agevolate o gli sconti cui lo spedizioniere ha diritto a causa della propria attività.