Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto 1678 in tutto o in parte(1), ha gli obblighi e i diritti del vettore(2).
Nell’ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l’articolo 1696(3).
Note
(1)
Lo spedizioniere assume la qualità di vettore quando garantisce il risultato finale del trasporto, cioè la consegna della merce nel luogo ed al destinatario pattuito (1678 c.c.), cui non è tenuto in qualità di spedizioniere. L’assunzione può essere originaria o sopravvenuta alla spedizione: nel primo caso si tratta, in realtà, solo di un vettore sin dall’inizio.
(2)
La norma disciplina la c.d. entrata nel contratto dello spedizioniere. Secondo la tesi prevalente, in tal caso lo spedizioniere accumula tale veste e quella di vettore e si configura un caso di contratto con sè stesso (1735, 1395 c.c.), regolato dalla relativa disciplina: pertanto, lo spedizioniere-vettore avrà diritto al compenso in base ad entrambi tali contratti.
(3)
Tale disposizione è stata modificata dall’art. 30-bis, comma 1, lettera d), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.