L’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente(1). Se questa facoltà gli è stata attribuita 2213 comma 2(2), egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione 2210.
Note
(1)
Pertanto il pagamento fatto nelle sue mani non è efficace e non libera il debitore (1188 c.c.).
(2)
Tale facoltà può essere attribuita espressamente o tacitamente, per un singolo o per tutti gli affari da compiere. Se essa viene attribuita, l’agente agisce quale procuratore all’incasso (1188 c.c.) ed il pagamento fatto nelle sue mani libera il debitore, che paga bene. Normalmente l’agente non ha diritto ad un compenso per questa ulteriore attività materiale, a meno che la riscossione dei crediti non sia stata espressamente prevista quale obbligazione accessoria nella stipula del contratto di agenzia.