Art. 1746 – Obblighi dell’agente

Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute(1) e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario(2).

Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario a eccezione di quelli di cui all’articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia(3).

È vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura e importo individualmente determinati; l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo(4).

Note

(1)

In ogni caso, le istruzioni fornite non possono limitare eccessivamente la libertà dell’agente (v. 1742 c.c.).

(2)

Tale comma è stato sostituito dall’art. 2, D. lgs. 15 febbraio 1999, n. 65.

(3)

Le parole “ad eccezione di quelli di cui all’articolo 1736” sono state inserite dall’art. 28 comma 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. L’agente, cioè, non può stipulare il patto c.d. star del credere.

(4)

Comma inserito dalla L. 21 dicembre 1999, n. 526. Prima della novella, al contratto di agenzia poteva essere aggiunta la clausola c.d. dello star del credere (v. 1736 c.c.), con la quale l’assuntore (qui l’agente) garantiva l’adempimento del terzo contraente. Ad essa non si applicava la disciplina dettata dall’art. 1736 c.c., ma quella contenuta negli accordi economici collettivi stipulati tra le associazioni di categoria degli agenti, da una parte, e delle ditte preponenti, dall’altra.

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