(1)Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere(2) dal contratto stesso dandone preavviso(3) all’altra entro un termine stabilito(4).
Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario.
Note
(1)
Articolo sostituito dall’art. 3 del D. lgs. 10 settembre 1991, n. 303, recante attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del medesimo provvedimento la disposizione in esame si applica ai contratti già in corso alla data del 1 gennaio 1990, a decorrere dal 1 gennaio 1994.
(2)
Il recesso è, secondo la disciplina generale, esercitato mediante atto unilaterale (1373 c.c.). Inoltre, poichè operato in relazione ad un contratto di durata, esso non travolge le prestazioni già eseguite (1373, comma 2 c.c.).
(3)
Il preavviso, insieme all’indennità (1751 c.c.), è volto a tutelare la posizione di colui che subisce il recesso.
(4)
Si ritiene che il recesso possa essere esercitato anche se il contratto è a tempo determinato ma, in tal caso, chi lo subisce ha diritto al risarcimento del danno se esso viene esercitato senza giusta causa. Il danno (1223 c.c.) viene commisurato ai guadagni che la parte avrebbe potuto percepire se il contratto fosse giunto alla sua naturale scadenza.