Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, 2950 se l’affare(1) è concluso 1173 per effetto del suo intervento(2).
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti(3), in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità 2225, 2233(4).
Note
(1)
L’affare si identifica con ogni operazione economica di contenuto patrimoniale frutto dell’accordo di due o più parti, che si conclude con il sorgere di obbligazioni. Pertanto, è tale, ad esempio, anche un contratto preliminare (1351 c.c.).
(2)
Le parti messe in contatto dal mediatore sono libere di concludere o meno la stipula. Se, però, la concludono egli ha diritto al compenso se il suo intervento è stato rilevante e tale concetto deve essere inteso in senso lato. Infatti, non è necessario che l’opera del mediatore incida sulla conclusione del contratto in sé, ma è sufficiente che si inserisca in tale processo causale, anche solo in un momento anteriore. Tuttavia, non ha rilevanza una mediazione indiretta, ad esempio perché il mediatore notizia altri dell’affare ed è questi a mettere in comunicazione le parti.
(3)
La misura della provvigione è determinata sul volume dell’affare concluso. Tuttavia, le parti possono accordarsi nel senso che essa sia dovuta anche se non si è giunti alla stipula, quindi per la sola attività prodromica. Ai sensi della norma, inoltre, essa grava su entrambe le parti.
(4)
Dispone l’art. 6 della L. 3 febbraio 1989, n. 39: “1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli. 2. La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all’art. 7 e tenendo conto degli usi locali.”