Art. 1756 – Rimborso delle spese

Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l’affare 1755 non è stato concluso(1).

Note

(1)

Trattasi di debito di valuta, assoggettato al principio nominalistico (v. 1277 c.c.).

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