Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva 1353, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione 1360(1).
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione(2).
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile 1425 o rescindibile 1447, se il mediatore non conosceva la causa d’invalidità(3).
Note
(1)
La regola si applica ogni volta che l’efficacia del contratto sia sospesa, come, ad esempio, in caso di stipula conclusa dal falsus procurator che necessita di ratifica (1398 c.c.).
(2)
Anche tale comma può essere interpretato in senso estensivo, in modo da includervi ogni ipotesi di cessazione dell’efficacia del contratto per una causa sopravvenuta come quella di revoca (2901 c.c.).
(3)
Anche tale comma è oggetto di interpretazione estensiva: sussiste diritto alla provvigione anche per altre ipotesi di inefficacia della stipula contemporanea al sorgere del negozio, come nel caso di vendita di cosa altrui (1479 c.c.). Invece, è escluso che la regola valga in caso di nullità del negozio (1418 c.c.), salvo una sua conversione (1424 c.c.).