Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell’altro risponde dell’esecuzione del contratto1405 e, quando lo ha eseguito 1401, subentra nei diritti verso il contraente non nominato 1203 n. 5(1).
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all’altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l’altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.
Note
(1)
La dottrina è divisa sulla ricostruzione di tale ipotesi. Secondo alcuni si tratta di contratto per persona da nominare, nel quale il mediatore è parte finchè non si ha la electio amici (1401 ss. c.c.). Secondo altri il mediatore è solo un garante dell’esecuzione del contratto, di cui non diventa parte.