Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall’articolo 1760 è punito con la sanzione amministrativa da euro 5 a euro 516 26 c.p.(1)(2).
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione 35 c.p. fino a sei mesi.
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell’interesse di persona notoriamente insolvente 5 comma 2 l.f. o della quale conosce lo stato d’incapacità(3).
Note
(1)
Alla sanzione dell’ammenda originariamente prevista la legge ha sostituito una pena pecuniaria, depenalizzando la condotta ad illecito amministrativo (L. 24 dicembre 1975, n. 706 e art. 32 L. 24 novembre 1981, n. 689). Gli importi originari della sanzione sono stati aumentati per effetto dell’art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e degli articoli 113 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(2)
L’art. 8 della L. 3 febbraio 1989, n. 39, modifiche ed integrazioni alla L. 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore, così come modificato dall’art. 1, comma 47, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, dispone: “Chiunque esercita l’attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l’accertamento dell’infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione
delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689.
A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall’art. 348 del codice penale, nonchè l’art. 2231 del codice civile.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.”
La legge 7 marzo 1996, n. 108, ha istituito l’albo per l’iscrizione di coloro che esercitano attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari ed all’art. 16, commi 7, 8 e 9, dispone: “Cniunque svolge l’attività di mediazione creditizia senza iscritto nell’albo indicato nel comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da € 2065 a € 10.329.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative.
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell’esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all’esercizio dell’attività bancaria o finanziaria, è punito con la reclusione da due a quattro anni.”
(3)
Secondo alcuni, atteso il notorio stato di insolvenza previsto da tale comma, esso si applica anche a chi esercita l’attività di mediatore solo in via occasionale (v. 1754 c.c.).