Art. 1766 – Nozione

(1)Il deposito è il contratto col quale una parte riceve(2) dall’altra una cosa mobile 812, 816(3) con l’obbligo 1771 di custodirla e di restituirla in natura.

Note

(1)

Si tratta di un contratto reale, in quanto si perfeziona con la consegna del bene, e ad effetti obbligatori (v. 1376 c.c.), a forma libera (1325 c.c.) e ad esecuzione continuata.

(2)

La consegna può anche realizzarsi nella forma della traditio brevi manu, che si ha quando il detentore consegue il possesso del bene. È invece escluso che possa aversi costituto possessorio perché esso fa si che il possessore diventi detentore, mentre il depositario consegue il possesso del bene.

(3)

Pertanto, sono esclusi i beni immobili. Si ritiene, invece, che possano formarne oggetto le universalità di mobili.

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