(1)Il deposito è il contratto col quale una parte riceve(2) dall’altra una cosa mobile 812, 816(3) con l’obbligo 1771 di custodirla e di restituirla in natura.
Note
(1)
Si tratta di un contratto reale, in quanto si perfeziona con la consegna del bene, e ad effetti obbligatori (v. 1376 c.c.), a forma libera (1325 c.c.) e ad esecuzione continuata.
(2)
La consegna può anche realizzarsi nella forma della traditio brevi manu, che si ha quando il detentore consegue il possesso del bene. È invece escluso che possa aversi costituto possessorio perché esso fa si che il possessore diventi detentore, mentre il depositario consegue il possesso del bene.
(3)
Pertanto, sono esclusi i beni immobili. Si ritiene, invece, che possano formarne oggetto le universalità di mobili.