Art. 1767 – Presunzione di gratuità

Il deposito si presume gratuito(1), salvo che dalla qualità professionale del depositario 1787(2) o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti 1781.

Note

(1)

Si tratta di una presunzione relativa che, quindi, ammette prova contraria (2727 c.c.). Diverso dal deposito gratuito è il deposito di cortesia che si ha quando il depositario riceve il bene solo per una cortesia verso il depositante: in tal caso non sorge un vincolo contrattuale ed il depositario risponde a titolo aquiliano (2043 c.c.).

(2)

Si ritiene che il deposito, anche se oneroso, non configuri, comunque, un contratto a prestazioni corrispettive: pertanto, il depositario è tenuto a restituire il bene anche se il depositante non versa il corrispettivo.

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