Art. 1768 – Diligenza nella custodia

Il depositario deve usare nella custodia(1) la diligenza del buon padre di famiglia.

Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore 1710, 1812, 1821, 2030(2).

Note

(1)

La custodia si sostanza nella detenzione del bene e nella sua conservazione in modo da evitare, ad esempio, il furto o che si produca un danno (1769, 1770 c.c.).

(2)

Analogamente a quanto previsto in tema di mandato (v. 1710 c.c.), si ritiene che il minore rigore copra il profilo che concerne l’accertamento dell’esistenza danno ma non la sua quantificazione: pertanto, una volta riconosciuta tale responsabilità, il depositario è tenuto a risarcire l’intero pregiudizio (1223 c.c.).

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