Art. 1770 – Modalità della custodia

Il depositario non può servirsi(1) della cosa depositata né darla in deposito ad altri(2), senza il consenso del depositante 1656, 1782, 1804(3).

Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto(4), dandone avviso al depositante appena è possibile.

Note

(1)

Se il depositario se ne serve si configura il c.d. furto d’uso. La violazione dell’obbligo legittima il depositante a chiedere la risoluzione del contratto (1453 c.c.) ed il risarcimento del danno (1223 ss. c.c.).

(2)

Si tratta del subdeposito, cioè del subcontratto di deposito. Anche la violazione di tale obbligazione consente la risoluzione del contratto (1453 c.c.) ed il risarcimento del danno (1223 ss. c.c.).

(3)

Se il depositante autorizza l’uso del bene si ha comodato (1803 c.c.) se si tratta di cosa fungibile e l’uso prevale sulla custodia; si ha deposito irregolare se la stipula ha ad oggetto beni infungibili (1782 c.c.).

(4)

Ad esempio vendendo il bene con trattativa privata, in ossequio alla gestione di affari (2028 ss. c.c.), se vi è urgenza e non è possibile venderlo ad asta pubblica.

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