Il depositario deve restituire(1) la cosa appena il depositante la richiede 1183, 1834, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositario 1184(2).
Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa 1373 comma 2, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa 1246 n. 2.
Note
(1)
L’obbligo di restituire configura debito di valore (v. 1277 c.c.).
(2)
Nonostante la fissazione di un termine la fattispecie rimane diversa dal comodato (1803 c.c.) se il bene non è consegnato perché la parte se ne serva ma perché lo custodisca. Inoltre, se l’interesse del depositario è di tipo economico, il depositante può ottenere la restituzione anticipata versando il corrispettivo.