Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria(1).
La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile 1314, 1316, 1319(2).
Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa(3). Questi deve darne pronta notizia agli altri.
Note
(1)
Anche se vi sono più depositanti, il diritto alla restituzione sorge in capo ad uno di essi se la cosa è unica in quanto si ha una obbligazione indivisibile (1316 c.c.). Ciascuno di questi ha, però, diritto di far valere l’inadempimento del depositario (1453 c.c.).
(2)
Si pensi, ad esempio, all’obbligo di restituire un cavallo. Ciascuno di essi potrà ottenere, invece, la restituzione di parte del bene se esso è divisibile.
(3)
Quindi il depositante ha anche facoltà di chiedere la restituzione a depositario che non detiene il bene, il quale dovrà procurarselo dal detentore.