Se la cosa è stata depositata anche nell’interesse di un terzo(1) e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione 1411, 1798, il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il senza il consenso del terzo(2).
Note
(1)
Il terzo deve avere un interesse al deposito. Si pensi, ad esempio, al deposito di un bene fatto dal debitore a favore del creditore nelle more della scadenza dell’obbligazione.
(2)
Nell’ipotesi considerata dalla norma il depositante rimane l’unico creditore dell’obbligazione restitutoria e, quindi, il soggetto legittimato a chiedere il risarcimento del danno da inadempimento. Diverso è il caso in cui il bene debba essere restituito al terzo: solo in tale ipotesi, infatti, si ha un contratto a favore di terzo (1411).