Art. 1774 – Luogo di restituzione e spese relative

Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita(1) 1182.

Le spese per la restituzione sono a carico del depositante 1196(2).

Note

(1)

Nello specifico, può trattarsi sia del luogo di deposito sia di quello in cui la cosa si trova effettivamente alla restituzione (1182 2 c.c.).

(2)

Se, invece, il bene si trova, alla scadenza, in un luogo diverso da quello in cui deve essere restituita, le spese di trasporto sono a carico del depositario.

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