Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita(1) 1182.
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante 1196(2).
Note
(1)
Nello specifico, può trattarsi sia del luogo di deposito sia di quello in cui la cosa si trova effettivamente alla restituzione (1182 2 c.c.).
(2)
Se, invece, il bene si trova, alla scadenza, in un luogo diverso da quello in cui deve essere restituita, le spese di trasporto sono a carico del depositario.