Art. 1778 – Cosa proveniente da reato

Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sé(1).

Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione 2906(2).

Note

(1)

L’obbligo di denuncia sorge solo se il depositario è sicuro della provenienza delittuosa, non se nutre solo un sospetto. Si noti che la ricezione di beni di derivazione illecita è idonea a configurare anche il reato di ricettazione se ne ricorrono anche gli altri presupposti costitutivi (v. 648 c.p.).

(2)

Se, invece, la restituzione è fatta prima di tale termine il depositario non è liberato dalla propria obbligazione e può essere chiamato a risarcire il danno (1223 ss. c.c.) al soggetto cui la cosa è stata sottratta.

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