Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sé(1).
Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione 2906(2).
Note
(1)
L’obbligo di denuncia sorge solo se il depositario è sicuro della provenienza delittuosa, non se nutre solo un sospetto. Si noti che la ricezione di beni di derivazione illecita è idonea a configurare anche il reato di ricettazione se ne ricorrono anche gli altri presupposti costitutivi (v. 648 c.p.).
(2)
Se, invece, la restituzione è fatta prima di tale termine il depositario non è liberato dalla propria obbligazione e può essere chiamato a risarcire il danno (1223 ss. c.c.) al soggetto cui la cosa è stata sottratta.